Legge n.4/15 - Partiti Politici

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GDR San Marino
CAT_IMG Posted on 31/1/2015, 09:42




Legge n.4/15 - Partiti Politici

Articolo 1 - Definizione

Un partito politico o movimento è un assocazione, privata o pubblica di un gruppo di persone che seguono uno stesso ideale.

Articolo 2 - Formazione

Un gruppo di persone (minimo 2 utenti) possono creare un partito o movimento, tramite un congresso fondativo.

Articolo 3 - Struttura

Un partito o movimento deve avere una struttura interna eletta in maniera democratica e avere uno statuto approvato dai suoi membri:
- Presidente (carica facoltativa).
- Segretario eletto o dai cittadini tramite primarie o all'interno dei suoi membri.
- Coordinatore locale.

Articolo 4 - Iscrizione

Il partito o movimento deve essere iscritto al Ministero dell'Interno.
Non sono amessi partiti che ineggiano all'odio, violenza e razzismo.

Articolo 5 - Scioglimento o Fusione

Un partito o movimento può essere sciolto o fuso con un'altro tramite Congresso Staordinario.

Articolo 6

Il presente progretto di legge enterà in vigore entro 30 giorni.



San Marino, 31 Gennaio 2015

I Capitani Reggenti,
Romeo Morri
Matteo Zorzenon

 
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