GDR San Marino |
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| Legge n.4/15 - Partiti Politici
Articolo 1 - Definizione
Un partito politico o movimento è un assocazione, privata o pubblica di un gruppo di persone che seguono uno stesso ideale.
Articolo 2 - Formazione
Un gruppo di persone (minimo 2 utenti) possono creare un partito o movimento, tramite un congresso fondativo.
Articolo 3 - Struttura
Un partito o movimento deve avere una struttura interna eletta in maniera democratica e avere uno statuto approvato dai suoi membri: - Presidente (carica facoltativa). - Segretario eletto o dai cittadini tramite primarie o all'interno dei suoi membri. - Coordinatore locale.
Articolo 4 - Iscrizione
Il partito o movimento deve essere iscritto al Ministero dell'Interno. Non sono amessi partiti che ineggiano all'odio, violenza e razzismo.
Articolo 5 - Scioglimento o Fusione
Un partito o movimento può essere sciolto o fuso con un'altro tramite Congresso Staordinario.
Articolo 6
Il presente progretto di legge enterà in vigore entro 30 giorni. San Marino, 31 Gennaio 2015 I Capitani Reggenti, Romeo MorriMatteo Zorzenon
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