GDR San Marino |
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| COSTITUZIONE DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO
Legge n.3/15
Articolo 1 - Preambolo
La Serenissima Repubblica di San Marino (San Marèin o San Maroin) è una Repubblica Presidenziale, il cui Capo dello Stato è il Presidente della Repubblica, eletto dal popolo ogni quattro anni. Il potere esecutivo viene esercitato dal Governo in favore del popolo sammarinese. Il Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Repubblica compongono il Governo. I ministri rispondono al Consiglio Grande e Generale.
Articolo 2 - Il Consiglio Grande e Generale
Il Consiglio Grande e Generale è un'assemblea legislativa monocamerale ed è l'organo supremo (può legiferare su qualsiasi materia e non è vincolato alle decisioni dei suoi predecessori). E' composto da 120 membri ed è eletto ogni cinque anni. Esistono un altro Consigli che ha la facoltà di Legiferare su materie ristrette: il Consiglio dei Castelli.
Comma 1 Il Consiglio dei Castelli è un Consiglio formato dal Segretario degli Interni e i Capitani di Castello. Il Consiglio ha facoltà di Legiferare in materie riguardanti l'Interno e Politiche Amministrative dei Castelli.
Articolo 3 - I Castelli
La Serenissima Repubblica di San Marino è suddivisa in nove Castelli.
Comma 1 La Serenissima Repubblica di San Marino è formata dai Castelli di Città di San Marino, Acquaviva, Borgo Maggiore, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino e Serravalle . Articolo 4 - La Capitale
La capitale della Serenissima Repubblica di San Marino è il Castello di Città di San Marino.
Articolo 5 - Diritto al Voto Passivo
Tutti i cittadini della Serenissima Repubblica di San Marino possono accedere alla cariche pubbliche.
Articolo 6 - Lingua Ufficiale
La lingua italiana è la lingua ufficiale della Serenissima Repubblica di San Marino.
Articolo 7 - Stemma Nazionale
Lo stemma nazionale della Serenissima Repubblica di San Marino è il seguente: raffigura il monte Titano con ben evidenti le tre rocche della capitale dello Stato, Città di San Marino: Cesta, Guaita e Montale. Ciascuna delle tre verdi cime del monte è sormontata da una torre d'argento merlata, distinta di nero e con in cima una penna di struzzo di colore argento. Per ornamento esteriore porta due rami divergenti di color verde: d'alloro quello posto a sinistra, di quercia quello a destra. I rami sono legati in basso da un nastro che reca la parola latina «LIBERTAS», ovvero libertà. La corona rappresenta la sovranità dello Stato, che non riconosce altra sovranità al di sopra di sé. Tale significato è aumentato delle piume, da sempre un antico simbolo di libertà da vincoli.
Articolo 8 - La Bandiera
La bandiera della Serenissima Repubblica di San Marino è la seguente: due bande orizzontali di uguali dimensioni: quella superiore è bianca e quella inferiore è azzurra. Al centro della bandiera è presente lo stemma nazionale. L'azzurro simboleggia il cielo e il bianco la libertà, la quale sovrasta anche il cielo.
Articolo 9 - Competenze
Sono competenza della Serenissima Repubblica di San Marino: -Gestione Economica dello Stato -Difesa -Questione Interne -Questione Estere -Giustizia -Tutela dei diritti -Sviluppo in materia scientifico -Salvaguardia del patrimonio artistico e culturale -Servizio Sanitario -Scuola e università
Articolo 10 - Moneta
La moneta della Serenissima Repubblica di San Marino è l'Euro.
Articolo 11 - Principio della Libertà e della Pace
La Serenissima Repubblica di San Marino è membro dell'ONU. Essa ha come fondamento la Libertà e la Pace. Ripudia la Guerra come mezzo offensivo. Combatte per la sua Libertà e per la Libertà dei popoli del Mondo.
Articolo 12 - I Partiti
Il Fondamento del rapporto tra cittadini e politica sono i partiti. La Serenissima Repubblica di San Marino garantisce la Libertà di aggregazione tra cittadini a patto che essi non esprimano comportamenti razzisti e contrari alla stessa Costituzione.
Articolo 13 - Parlamentari
I Parlamentari sono eletti dal popolo sammarinese ogni cinque anni.
Articolo 14 - Libertà di espressione
Lo stato garantisce la Libertà di parola e di scrittura.
Articolo 15 - Principio della Dignità della Persona
Ogni cittadino deve essere tutelato nella sua persona sia fisica che mentale anche se colpevole di reato.
Comma 1 La pena di morte non è permessa come pena.
Comma 2 I detenuti hanno diritto di difesa e la loro condanna deve essere correttiva mai punitiva.
Articolo 16 - Diritto alla Felicità e alla Solidarietà
La Serenissima Repubblica di San Marino riconosce il Diritto alla Felicità degli uomini e pone alla base della Società Civile il valore della Solidarietà.
Comma 1 Lo Stato garantisce il soddisfacimento delle necessità primarie dell'uomo attraverso politiche sociali atte a tale compito.
Articolo 17 - Riconoscimento delle Autonomie Locali
La Serenissima Repubblica di San Marino riconosce le autonomie culturali locali attuando politiche di salvaguardia di esse.
Articolo 18 - Referendum
La Serenessima Repubblica di San Marino, riconosce i referendum, quando un 1/3 dei parlamentari del Consiglio Grande e Generale lo richiedono o quando 50 persone lo richiedono. I questiti devono essere sottoposti, al vaglio del Collegio garante della costituzionalità delle norme.
Articolo 19 - Legge di Bilancio
Il Bilancio dello Stato è promulgato ogni anno dal Presidente della Repubblica senza il vaglio del Consiglio Grande e Generale.
Articolo 20 - Collegio garante della costituzionalità delle norme
Il Collegio garante della costituzionalità e formato da cinque membri eletti dal Consiglio Grande e Generale ogni 7 anni, non rinnovabili. Al suo interno il Collegio elegge un presidente e un vice-presidente.
Articolo 21 - Norma Finale
La modifica della costituzione della Serenessima Repubblica di San Marino, deve passare attraverso un Referendum Popolare. La forma Repubblicana non può essere soggetto a Revisione. San Marino, 26 Gennaio 2015 I Capitani Reggenti, Romeo MorriMatteo ZorzenonEdited by GDR San Marino - 31/1/2015, 09:43
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